Autentica di firma

Sottoscrizione dichiarazioni di notorietà

Normativa di riferimento
Artt. 21 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Cosa è
La sottoscrizione delle domande o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte alla pubblica amministrazione o a gestori di pubblico servizio non è più soggetta ad autentica se la firma è apposta alla presenza del dipendente addetto, competente a ricevere la documentazione. Se la domanda, debitamente firmata, è trasmessa a mezzo posta o via fax deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido dell'interessato (artt. 21 e 38 del DPR 445/2000). La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione (art. 39 DPR 445/2000).

Impedimento alla sottoscrizione temporaneo o permanente
Per coloro che non sanno o non possono firmare a causa di motivi di salute, sono possibili forme alternative di autentica o dichiarazione.
Diverse possono essere le ragioni di impedimento:
A) Chi non sa o non può firmare:
Il cittadino che non sa firmare la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (per esempio, l'analfabeta) o non può fisicamente firmare queste dichiarazioni (per esempio, chi ha le mani paralizzate), può rendere tali dichiarazioni davanti a un pubblico ufficiale che si accerta dell'identità del dichiarante e attesta che le dichiarazioni sono state a lui rese dall'interessato, in presenza di un impedimento a firmare
(art. 4 comma 1 del DPR 445/2000).
 
B) Chi è impossibilitato temporaneamente alla firma per ragioni di salute:
Per il cittadino che si trova in una situazione di impedimento temporaneo a firmare, per ragioni connesse allo stato di salute (per esempio, persona vittima di incidente stradale), le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono rese dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. In questo caso, la firma del dichiarante deve necessariamente essere autenticata da un pubblico ufficiale, il quale si accerta dell'identità del dichiarante e del suo rapporto di parentela con la persona impossibilitata alla firma. All'interno della dichiarazione viene essere espressamente indicata anche l'esistenza dell'impedimento a firmare da parte dell'interessato (art. 4 comma 2 DPR 445/2000).

Rilascio e costi relativi all'autentica di firma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000

Chi può richiederlo

Le persone maggiorenni.
Per i MINORI la firma deve essere apposta dall'esercente la potestà o dal tutore.
Per gli INTERDETTI la firma deve essere apposta dal tutore.
Per gli INABILITATI la firma deve essere apposta dall'interessato con l'assistenza del curatore.

Modalità di rilascio
Nei casi in cui è ancora richiesta l'autenticazione all'ufficio Anagrafe è necessario presentarsi all'ufficio Anagrafe con un documento d'identità e il testo della dichiarazione. 
L’interessato rilascia la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sotto la propria responsabilità. 
L'Ufficiale d'Anagrafe, il quale riceve la dichiarazione, attesta che la sottoscrizione dell'interessato viene apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, come espressamente previsto dal D.P.R. 445/2000.
Non è possibile autenticare presso il Servizio Anagrafe dichiarazioni che affermino espressioni di volontà o di impegno. Per validare questo tipo di documenti l’autorità competente è il notaio.

Costi per il rilascio
L'autentica della Firma è soggetta a bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione. L'esenzione deve essere motivata e rientrante in una delle casistiche previste dall'allegato D.P.R. 26 ottobre 1976 n. 642.
Nei casi di rilascio autentiche di firma in bollo i costi sono pari ad € 16,00 per marca da bollo.
Dal 1° febbraio 2021 le certificazioni anagrafiche rilasciate dal Comune di Teglio non sono pù soggette all'imposizione dei diritti di segreteria.

Tempi svolgimento Pratica
Rilascio immediato.

In alternativa è possibile presentare la "dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà" (autocertificazione).
Alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentano, in sostituzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 redatta su carta libera (esente da bollo) sottoscritta dall'interessato sotto la propria responsabilità.

Per informazioni rivolgersi
Servizio n. 2 Demoanagrafico - Ufficio Anagrafe
Tel.                 0342 789.026 - 0342 789.027 - 0342 789.028
MAIL              demografico@comune.teglio.so.it
PEC                demografico@pec.comune.teglio.so.it (riceve solo da PEC)