Dichiarazione di nascita

Denuncia di nascita di un figlio

Normativa di riferimento
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

Soggetto/i abilitati a rendere la dichiarazione di nascita del proprio figlio:
uno qualsiasi dei due genitori se coniugati (in caso di filiazione naturale la denuncia di nascita deve essere resa dal/dai genitori che intende/intendono effettuare il riconoscimento); 
un procuratore speciale dei genitori, in caso di impedimento degli stessi;
il medico o l'ostetrica che ha assistito al parto;
altra persona che ha assistito al parto.

Quando, dove e a chi rendere la denuncia di nascita:
entro 3 giorni dall'evento presso la direzione sanitaria del centro di nascita dove è avvenuta la nascita
oppure in alternativa
entro 10 giorni dall'evento presso l'ufficio di stato civile del Comune dove è avvenuta la nascita
oppure in alternativa
entro 10 giorni presso l'ufficio di stato civile del Comune di residenza della madre o, previo accordo tra i genitori stessi, del Comune di residenza del padre.

Documenti da presentare per la denuncia di nascita:
al momento della denuncia di nascita il/i dichiaranti deve/devono produrre l'attestazione di avvenuta nascita rilasciata dal centro di nascita.

Scelta del cognome
Il figlio nato dal matrimonio ha il cognome del padre, ovvero il cognome del marito della madre. I genitori che manifestano una volontà concorde possono attribuire al figlio il doppio cognome, ovvero il cognome paterno seguito da quello materno.
l figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto solamente dalla madre, solamente dal padre o congiuntamente da entrambi i genitori: nel primo caso assumerà il cognome della madre, nel secondo caso assumerà il cognome del padre, nel terzo caso assumerà il cognome del padre con possibilità di trasmettere, in presenza di comune accordo tra i genitori, il cognome paterno seguito dal cognome materno.

Scelta del nome
La scelta del nome, di cui agli artt. 34 e 35 del D.P.R. 396/2000, prevedono che al bambino è vietato imporre lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. Il nome deve corrispondere al sesso. E' possibile attribuire un nome non corrispondente al sesso solo se questo è abbinato ad un altro elemento onomastico che corrisponda al sesso della persona interessata e venga indicato per primo (per esempio Giovanni Maria, Alberto Maria ecc....). Sono imposti un massimo di tre nomi, eventualmente separati da virgola. Solo i prenomi indicati prima della virgola potranno essere riportati negli estratti e certificati.

Per informazioni rivolgersi
Servizio n. 2 Demoanagrafico - Ufficio Stato Civile
Tel.                 0342 789.026 - 0342 789.027 - 0342 789.028
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