|
L'accesso agli atti depositati presso gli uffici comunali è disciplinato dal Regolamento Comunale (Pagg. 1-2-3-4) per l'esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, emanato in attuazione dell'art. 22 della Legge 241/1990, e dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 453 del 02.11.1994, modificata dalla Deliberazione della Giunta Municipale n. 142 del 19.09.2007. DIRITTO DI ACCESSO INFORMALE Si esercita in via informale mediante richiesta da parte dell'interessato, anche verbale, al Responsabile del Procedimento, che ne valuta la conformità al Regolamento Comunale. Il richiedente deve specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e fornire gli elementi idonei ad individuare il documento richiesto. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta, l'interessato è invitato a presentare istanza formale prevista dal Regolamento Comunale. DIRITTO DI ACCESSO FORMALE Si esercita mediante presentazione, da parte dell'interessato, di richiesta formale, anche a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi di apposito modulo predisposto dall'amministrazione allegato al Regolamento Comunale. L'interessato può richiedere l'accesso alla documentazione personalmente o tramite suo delegato (indicarne la generalità). L'interessato visiona i documenti richiesti esclusivamente presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento interessato dalla domanda di accesso agli atti. E' vietato asportare i documenti visionati o alterarli. L'interessato può prendere appunti e trascrivere tutto o in parte i documenti visionati. L'interessato richiedente può estrarne copia cartacea o su CD-Rom previo pagamento degli importi stabiliti per la riproduzione disposti con Deliberazione della Giunta Municipale n. 142 del 19.09.2007. La visione dei provvedimenti o il rilascio di copie degli stessi sono consentiti nel termine di 15 giorni dalla richiesta, salvo diverse intese con il richiedente.
|
|---|